Descrizione
La convivenza di fatto è riconosciuta dalla Legge 20/05/2016, n. 76.
I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.
Approfondimenti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
Malattia, ricovero o morte
I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può incaricare l'altro, in forma scritta e autografa, come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- per decisioni sulla propria salute, se incapace di intendere e di volere
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Se uno dei conviventi di fatto muore a causa di un fatto illecito commesso da un terzo, l'altro sarà risarcito con gli stessi criteri applicati per un coniuge.
Abitazione
Se il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente può continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni.
Se nella casa abitano anche figli minori o disabili del convivente, quest'ultimo può continuare ad abitarvi per almeno tre anni. Questo diritto viene meno se il convivente:
- smette di abitare stabilmente nella casa di comune residenza
- contrae matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
Se il convivente a cui è intestato il contratto di locazione della casa di comune residenza muore o recede, l'altro può succedergli nel contratto.
Alloggi ERP
Se appartenere a un nucleo familiare è un requisito di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto possono godere di questo titolo a parità di condizioni (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 45).
Lavoro
Se un convivente di fatto lavora stabilmente nell'impresa dell'altro convivente, gli spetta una partecipazione:
- agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi
- agli incrementi dell'azienda commisurati al lavoro eseguito.
La partecipazione non spetta se i conviventi sono soci o hanno un contratto di lavoro subordinato (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 46).
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene:
- se uno dei due conviventi trasferisce la residenza
- in caso di matrimonio o unione civile tra gli interessati o tra uno di essi e una terza persona
- con la presentazione di una dichiarazione da parte di uno o entrambi i conviventi, da cui risultano estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
La dichiarazione può essere presentata anche da una dei membri della coppia. L'ufficio provvederà a inviare una comunicazione all'altra parte.
Se gli interessati condividono già la residenza anagrafica, possono costituire una convivenza di fatto trasmettendo l'apposita dichiarazione.
I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato libero, tradotta in lingua italiana, formalizzata (con legalizzazione, Apostille) e rilasciata da non oltre sei mesi.
Tra i documenti che possono essere presentati sono compresi l'atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro.