Descrizione
L'edilizia convenzionata è una forma particolare di edilizia residenziale promossa da soggetti pubblici e privati e attuata da operatori privati, come cooperative, imprese di costruzione, fondi di investimento. È una forma di accordo che ha lo scopo di soddisfare le esigenze abitative di determinate fasce sociali.
L'edilizia convenzionata si basa su specifiche normative e su una convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale in cui si stabiliscono:
- le caratteristiche urbanistiche degli interventi
- il prezzo di cessione/affitto degli alloggi
- i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista/affitta questi alloggi.
L'assegnazione o la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata sono effettuate direttamente dall’operatore che realizza l’intervento o da soggetti da lui incaricati.
Può succedere che questi alloggi siano realizzati:
- interamente a carico del committente pubblico
- grazie a convenzioni con l'imprenditore privato che si impegna a costruire un dato numero di alloggi, a proprie spese, da vendere a determinate condizioni che si definiscono appunto "convenzionate".
Approfondimenti
I piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) sono dei piani urbanistici istituiti dalla Legge 18/04/1962, n. 167, art. 1 finalizzati alla definizione di zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare e alla realizzazione delle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali.
Alloggi in convenzione stipulata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 18
I proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata, che sono regolati da convenzioni stipulate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 18,possono chiedere l'autorizzazione alla vendita dell'alloggio a un prezzo massimo definito in base alla convenzione e mantenendo in capo all’acquirente i vincoli di convenzione.
L'Amministrazione, prima di concedere l'autorizzazione, deve determinare prezzo massimo di vendita e valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte del nuovo acquirente.
Il prezzo massimo di vendita è calcolato nel rispetto dei parametri indicati nella convenzione di concessione.
Alloggi in convenzione stipulata ai sensi dellaLegge 22/10/1971, n. 86, art. 35
I proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata regolati con convenzioni stipulate ai sensi della Legge 22/10/1971, n. 86, art. 35 possono chiedere l'autorizzazione alla vendita dell'alloggio a un prezzo massimo definito in base alla convenzione e mantenendo in capo all’acquirente i vincoli di convenzione.
Il prezzo massimo di vendita è calcolato dall’Agenzia delle Entrate ufficio territorio mentre l’Amministrazione comunale valuta il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte del nuovo acquirente e l’eventuale presenza del diritto di prelazione a favore del Comune di Seregno, prima di concedere l’autorizzazione alla vendita.
I proprietari di alloggi in diritto di superficie possono chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
La piena proprietà dell'alloggio edificato in diritto di superficie si acquisisce stabilendo una nuova convenzione con il Comune della durata di 20 anni e diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di stipulazione della nuova (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 46).
Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato, come definito dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 48.
Contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è possibile chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione.
Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.
I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata o concessi in diritto di superficie o di proprietà possono chiedere all'Amministrazione di eliminare i vincoli come previsto dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31.
Per l'eliminazione dei vincoli è prevista la stipula di una nuova convenzione e il pagamento di un corrispettivo economico individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all'immobile in cui l’alloggio è collocato.
Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie o in diritto di proprietà a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.