Descrizione
Due persone di sesso diverso maggiorenni possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.
Il matrimonio è definito dall'articolo 29 della Costituzione come “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Approfondimenti
Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, art. 144, art. 147, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:
- l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
- l'assistenza morale e materiale
- la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).
Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al coniuge superstite.
Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.
In caso di separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, mentre nell'ipotesi di separazione giudiziale è necessario attendere almeno 12 mesi.
Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 144, Codice civile, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
Le donne vedove o divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.
Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.
I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dal quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).
Il nulla osta può essere rilasciato:
- dall'autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
- dall'autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
Il nulla osta deve contenere i seguenti dati:
- l'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- generalità del padre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
- generalità della madre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
- cittadinanza
- residenza (se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza, se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza
- stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del tribunale
Disposizioni per determinati paesi
I cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 devono produrre il "certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine. Tale certificato non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni e al successivo matrimonio di uno straniero.
I Paesi aderenti alla Convenzione sono Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova.
Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta il sito del Ministero degli Esteri.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente: console italiano all'estero, tribunale, notaio.
Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente (all'estero console italiano), con quattro testimoni. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è necessaria solo qualora non siano disponibili atto di nascita e certificato di stato libero rilasciati dalle autorità australiane.
Il cittadino britannico, a partire dal 1° marzo 2013, residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre, in sostituzione all'attuale nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.