Descrizione
La morosità incolpevole riguarda l'impossibilità a pagare il canone di affitto, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare riconducibile a un motivo molto grave che va al di là della volontà dell'affittuario.
Possono accedere ai contributi tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato (ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, anche in alloggi di proprietà pubblica, ma rientranti nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di affitto, concessione, comodato, ecc.) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o a Stati esterni all’Unione Europea con regolare titolo di soggiorno
- residenza nel Comune di Seregno
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a €26.000,00 oppure un reddito ISE pari o inferiore a €35.000,00
- titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato per unità immobiliare ad uso abitativo, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, situata nel comune di Seregno. Il soggetto deve avere la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno (si precisa che l’anno di residenza viene valutato con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto)
- in pendenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida
- in situazione di morosità incolpevole (si intende per situazione di morosità incolpevole l’impossibilità, sopravvenuta dopo la stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio, a provvedere al pagamento del canone d’affitto in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare).
La morosità può essere maturata per una delle seguenti condizioni (condizioni indicate puramente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
- licenziamento;
- mobilità;
- cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti la capacità reddituale
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici
- perdita del lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro
- cessazione di attività professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di una parte rilevante del reddito per fronteggiare spese mediche ed assistenziali
- accrescimento naturale per la nascita di figli
- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito, o con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario
- modifica del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali divorzio, separazione o l’allontanamento comprovato di un componente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare
- cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo
- sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Per risultare valida ai fini dell’accertamento della condizione di incolpevolezza, l’evento che ha causato la morosità deve essersi verificato prima dell’inizio della morosità e comunque successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.
Per il solo evento di accrescimento naturale per nascita di un figlio, esso deve essersi verificato entro i tre anni precedenti dall’inizio della morosità e sempre successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio. La consistente riduzione di reddito si considera significativa ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore o pari al 25%.
La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese 3 accessorie) e il reddito complessivo (del nucleo e annuale) ai fini IRPEF di uno dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
La misura prevede che il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l’importo di € 12.000,00, prevedendo specifiche finalizzazioni del contributo stesso.