Chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)

Descrizione

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero.

La carta di identità elettronica (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 3):

  • è realizzata in materiale plastico
  • ha le dimensioni di una carta di credito
  • è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica:

  • riporta il codice fiscale del titolare
  • contiene le impronte digitali del titolare
  • può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

Il processo di emissione della carta di identità elettronica è affidato al Ministero dell’Interno, mentre i compiti di produzione, fornitura e stampa sono a cura dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Approfondimenti

Il periodo di validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento. In particolare, vale fino al primo compleanno dopo:

  • tre anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età
  • cinque anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni ha una validità massima di 10 anni (Regolamento europeo 20/06/2019, n. 1157). La scadenza coincide con l'ultimo compleanno del titolare che ha preceduto il termine dei dieci anni di validità del documento, decorsi dalla data di emissione (pertanto dura 9 anni più i giorni che mancano al successivo compleanno del titolare).

La CIE può essere chiesta presso il proprio Comune di residenza o di dimora.

Non è previsto il rilascio della CIE ai cittadini iscritti all'AIRE, ai quali verrà ancora rilasciato il documento cartaceo. 

La CIE è richiesta presso il Comune di residenza.

In caso di rinnovo la domanda può essere fatta a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista.

Le carte di identità cartacee e le vecchie CIE ora non più in produzione possono essere rinnovate prima del 180° giorno precedente la scadenza (Legge 17/07/2020, n. 77).

Il cittadino deve presentarsi personalmente in Comune con la documentazione chiesta. La carta sarà poi spedita a casa o a un indirizzo da lui indicato da parte dell'ufficio anagrafe. Una persona delegata potrà ritirare il documento, solo se al momento della domanda sono indicate le sue generalità.

Per i cittadini italiani la carta d'identità è anche un documento di viaggio per l'espatrio (equipollente al passaporto) in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Per ulteriori informazioni consulta il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Se si tratta di nuovo rilascio la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. 

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la responsabilità genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento.

La domanda di rilascio della nuova CIE deve essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza.

Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono chiedere il rilascio della CIE a domicilio. Possono usufruire di questo servizio tutti i cittadini:

  • incapaci di deambulare
  • con una malattia grave
  • impossibilitati per altre cause come i reclusi o i religiosi appartenenti a ordini di clausura.

Per il rilascio della CIE a domicilio un delegato maggiorenne dovrà compilare apposito modulo e dichiarare l'esistenza dell'impedimento.

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